Glossario
   
 
ABITABILITA’: requisiti legali richiesti per l’adibizione dell’unità immobiliare ad abitazione.

ACCOLLO: contrattotra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante), con il quale quest’ultimo assume a suo carico l’obbligo che ha il debitore verso il creditore (accollatario). Nel caso di vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario, l’acquirente può assumersi l’obbligo di pagare alla Banca la rata di mutuo non ancora scaduta.

AMMORTAMENTO: procedimento di estinzione graduale di un prestito mediante il rimborso periodico di una rata comprendente una quota di capitale e una quota in conto interessi secondo un piano, detto appunto ammortamento.

ATTO PUBBLICO: documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.

CAPARRA: somma di danaro o quantità di altre cose fungibili che al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra per assicurarne l’esecuzione. La caparra può essere confirmatoria o penitenziale. La confirmatoria consiste nel consegnare all’altra parte una somma di denaro a conferma del vincolo assunto e a titolo di acconto sul prezzo dovuto; se invece inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto e pretendere il doppio di quanto aveva dato. Diversa è la funzione della "caparra penitenziale" che costituisce il corrispettivo del diritto di recedere convenzionalmente dal contratto: chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quello che ha ricevuto.

CATASTO: insieme di atti e registri nei quali sono iscritti gli immobili con la descrizione delle loro caratteristiche; si distingue un catasto dei terreni (per i terreni e i fabbricati rurali) da un catasto edilizio urbano.

COMPRAVENDITA: è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo). La vendita è un contratto consensuale. Per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa; la consegna costituisce una delle obbligazioni del venditore.

COMPROMESSO: è il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo, di cui, peraltro, devono già determinare il contenuto essenziale. Il compromesso è denominata anche "contratto preliminare" o "promessa di vendita".

CONDONO EDILIZIO: dichiarazione che va sotto il nome di condono edilizio (Legge 47/85 e Legge 724/94) che regola eventuali abusi posti in essere successivamente alla costruzione dell’immobile. E’ importante esibire tutta la documentazione inerente al relativo condono nonchè tutte le ricevute di versamento effettuate.

DATA CERTA: consiste nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui l’atto è stato formato. La data diviene certa con la registrazione dell’atto presso l’ufficio del registro. Contatto, che lo stesso è stato autorizzato a trattare.

DEMANIO: è costituito da beni immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali che servono in modo diretto al raggiungimento dei fini pubblici.

DIRITTO DI USUFRUTTO: diritto reale di godimento di un bene mobile o immobile altrui, con l’obbligo di rispettare la sua destinazione economica. La caratteristica dell’usufrutto è costituita dalla sua durata che è temporanea: se nulla è detto si intende costituito per tutta la durata della vita dell’usufruttuario. L’usufruttuario può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere l’ipoteca e può anche dare in locazione le cose che formano oggetto di usufrutto.

EURIBOR: (European interbank offered rate) tasso interbancario di riferimento espresso sotto forma di media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell’ Unione Europea cedono i depositi in prestito. E’ utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.

EURIRS: (European interst rate swap) tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. E’ espresso sotto forma di media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’ Unione Europea realizzano l’ Interest Rate Swap (vedi I.R.S.).

FALLIMENTO: è la dichiarazione dello stato di insolvenza di un imprenditore, che consiste nell’impossibilità di soddisfare regolarmente gli impegni assunti. Effetto del fallimento è lo spossessamento dei beni del fallito ed il passaggio dell’amministrazione al curatore.

FIDEIUSSIONE: obbligazione che un soggetto assume verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione, anche futura o condizionale di quest’ultimo. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore.

GRADO IPOTECARIO: l’ordine di preferenza tra le varie ipoteche è determinato dalla data della loro iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d’ordine il quale determina il grado dell’ipoteca che ha una importanza fondamentale perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo.

I.R.S.: (Interest Rate Swap) contratto con il quale due parti concordano di scambiarsi flussi di interessi di differente natura. In forza di tale contratto il debitore di un prestito a tasso fisso si impegna a pagare gli interessi di un prestito a tasso variabile che gravano sull’altro debitore e viceversa. In tal modo le due parti possono modificare la natura del proprio debito senza estinguerlo per aprirne uno nuovo. Viene utilizzato dagli istituti di credito per la determinazione del tasso di interesse dei mutui.

IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta trattenuta direttamente da una delle parti in una transazione a sfavore dell’altra e per conto del Fisco.

INTERESSI CONVENZIONALI: sono gli interessi la cui misura è stabilita dalla volontà delle parti.

INTERESSI CORRISPETTIVI: sono dovuti sulla base della naturale produttività del denaro. I crediti liquidi ed esigibili producono automaticamente interessi, detti corrispettivi perchè rappresentano il corrispettivo del godimento della somma di denaro.

INTERESSI LEGALI: tasso d’interesse stabilito dalla legge.

INTERESSI MORATORI: sono gli interessi dovuti a titolo di risarcimento del danno provocato dal ritardo nell’adempimento. Esempio il ritardato pagamento della rata di un mutuo.

IPOTECA: diritto di garanzia reale, che attribuisce al creditore il potere di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni su cui lo stesso grava e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

ISCRIZIONE IPOTECARIA: l’ipoteca immobiliare acquista giuridica esistenza, fra le parti e verso i terzi, mediante iscrizione nei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile. La pubblicità ipotecaria si attua con l’iscrizione dell’ipoteca sul bene dato in garanzia inquilino.

MUTUO: è il contratto con il quale la Banca mutuante consegna ad un soggetto (mutuatario) una determinata quantità di denaro e quest’ultimo si impegna a restituire altrettanto denaro in un determinato periodo di tempo.

PEGNO: diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore.

PERTINENZA: è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, senza costituirne parte integrante ma in funzione di accrescerne l’utilità o il pregio. Esempi di pertinenza: la cantina, il box destinati al servizio di una casa di abitazione.

PREFINANZIAMENTO: contratto collegato ad un finanziamento con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un certo periodo di tempo.

PRELAZIONE: diritto di soddisfarsi sui beni del debitore prima di altri debitori. Le cause legittime di prelazione, ossia le cause in virtù delle quali la legge assicura questa preferenza, sono il pegno, l’ipoteca e i privilegi. E’ stabilito dal legislatore, le parti, infatti, non possono creare altri privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge.

PROCURA: atto con il quale una persona conferisce ad un altra il potere di rappresentanza. L’atto di procura ha lo scopo di rendere noto a tutti coloro con i quali il rappresentante entrerà in contatto, che lo stesso è stato autorizzato a trattare.

REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme e/o separatamente durante il matrimonio costituiscono oggetto di comunione legale dei beni.

REGISTRAZIONE: si realizza con il deposito del documento o contratto presso l’Ufficio del Registro, serve prevalentemente a scopi fiscali. Può avere importanza anche sotto l’aspetto del diritto privato, in quanto costituisce il mezzo di prova per dimostrare la data di una scrittura privata di fronte ai terzi. L’omissione della registrazione non produce l’invalidità del contratto, ma ne impedisce l’esibizione in giudizio finché non sia avvenuta la registrazione e non sia pagata la sanzione pecuniaria per la ritardata registrazione.

REGISTRI IMMOBILIARI: servono a comprovare le vicende dei beni. In particolare per appurare se una determinato bene immobile risulta oggetto di compravendita ad altre persone oppure se è gravato da ipoteca o privilegi.

RENDITA CATASTALE: il reddito immobiliare è la rendita media unitaria che si ricava da ciascuna unità, al netto di spese e al lordo di imposte e tasse. La rendita catastale viene determinata analiticamente per ogni categoria e classe su un certo numero di unità immobiliari tipo.

SEPARAZIONE DEI BENI: regime in base al quale i coniugi pattuiscono che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

SPREAD: relativamente ad un prestito, è il differenziale, solitamente espresso in punti base, fra il tasso di interesse applicato e quello assunto come riferimento.

TASSO DI INTERESSE: la misura degli interessi è denominata: tasso o saggio. Il tasso o saggio si distingue in legale e convenzionale: il primo è fissato dal legislatore; il secondo dalle parti.

TERZO DATORE DI PEGNO: il pegno può essere concesso anche da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio principale. La figura del terzo datore di pegno si distingue dal fideiussore. Entrambi garantiscono il debito di un terzo ma mentre il fideiussore risponde con tutti i suoi beni, il terzo datore solo con il bene su cui è costituito il pegno.

TERZO DATORE DI IPOTECA: l’ipoteca puòessere concessa, così come il pegno, anche da un terzo. La figura di questo terzo datore si distingue dal fideiussore. Infatti mentre il fideiussore risponde con tutti i suoi beni, il terzo datore di ipoteca risponde solo con il bene su cui è costituita l’ipoteca.

USO: è un tipo limitato di usufrutto. L’uso consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccogliere i frutti limitati ai bisogni propri e della famiglia. Il diritto di uso non si può cedere o dare in locazione. Si estingue con la morte del titolare.

USUCAPIONE: è il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo, si produce l’acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento.

   
 
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